Ai sensi del DPR 137 del 07 agosto 2012, gli ordinamenti professionali devono prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

La carica di Consigliere dell’Ordine territoriale o di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di Disciplina nazionali e territoriali.

Il Ministero della Giustizia, per tramite del Tribunale di Milano, ha accolto nel 2014 la richiesta dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria di estendere la giurisdizione del Consiglio di Disciplina anche agli iscritti degli Ordini Piemonte e Valle d’Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.