Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi:

  1. gravidanza,

  2. grave malattia o infortunio,

  3. interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero.

Coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale.