Obblighi del tecnologo alimentare

La PEC è il sistema di posta elettronica che sostituisce la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno e che attesta in modo biunivoco la consegna (o mancata consegna) del messaggio da parte del mittente e la relativa accettazione (o mancata accettazione) da parte del destinatario, inclusi i relativi documenti allegati.

La PEC potrebbe anche non contenere un testo, ma solamente veicolare un documento informatico, ovvero uno o più oggetti informatici con mittente accertato. Così come la raccomandata A/R non è equiparabile al documento contenuto nella sua busta, parimenti la PEC garantisce la consegna fidata del documento trasportato senza incidere sulla sua validità né sulla sua efficacia.

E’ fatto obbligo da parte di ciascun iscritto comunicare al Consiglio dell’Ordine la propria PEC.

Come definito dalla legge 148/2011 e dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012), dal 15 agosto 2013 è in vigore l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.

Il Tecnologo Alimentare nel rispetto del codice deontologico deve, al momento dell’assunzione dell’incarico, rendere noti al cliente gli estremi ed il massimale dell’assicurazione stipulata.

L’assicurazione professionale è obbligatoria e copre la Responsabilità civile del Tecnologo Alimentare assicurato.

Attualmente l’unica assicurazione che propone una polizza assicurativa specifica per il Tecnologo Alimentare è la Lloyd’s.

La polizza ha copertura annuale (12 mesi dalla data della stipula).

Si riporta per consultazione il fascicolo informativo contenente le condizioni di assicurazione e il questionario per la quotazione.

Per maggiori informazioni contattare il referente ILARIO MARANGONE consulente assicurativo con studio a Udine in via Poscolle n. 6 – Tel.: 0432/504503 – Cell. 329/8454422 – e.mail: ilario.marangone@faviassicura.it.

L’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha adottato il Regolamento in materia di formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo dei Tecnologi Alimentari.

Il Regolamento di Formazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013.